Appalto rifiuti Grottaferrata, Comune si costituisce in giudizio di fronte al Consiglio di Stato
Il Comune di Grottaferrata, tramite comunicato stampa, dichiara che nel contenzioso incardinato – dinnanzi al Consiglio di Stato (Sez. IV – RG. 9567/2020) in forza dell’appello proposto da Tekneko avverso la sentenza TAR Lazio Sez. II bis n. 12768/2020 (notificato il 9 dicembre 2020) – la parte ricorrente in primo grado (S.A.R.I.M.) ha presentato atto di appello incidentale (notificato via pec al Comune in data 4 gennaio 2021).
La SARIM ha impugnato, a sua volta, la sentenza di primo grado, riproponendo alcuni dei motivi dell’originario ricorso in primo grado, che sono stati dichiarati inammissibili o infondati dal TAR Lazio (e , dunque , rigettati in primo grado).
In virtù dell’atto di appello incidentale proposto da S.A.R.I.M., i l Consiglio di Stato dovrà esaminare – oltre alla questione riguardante la formazione del requisito in A.T.I. (associazione temporanea di imprese) , dedotta in appello da Tekneko – anche quella riguardante l’illegittimità dell’aggiudicazione della gara a Tekneko, per mancanza dei requisiti di affidabilità di quest’ultima.
SARIM, infatti, ha riproposto la censura secondo cui la sola omessa menzione dell’acquisizione del ramo di azienda della cooperativa Arcobaleno avrebbe dovuto comportare l’esclusione della Tekneko dalla gara, per violazione dei doveri di comunicazione (imposti dal Testo Unico appalti).
Il Comune di Grottaferrata ha, invece, articolatamente motivato – nella propria costituzione in appello – sul perché, alla luce delle circostanze di fatto (assenza di cause ostative, in capo ai soggetti cessati dalla carica Arcobaleno, nell’anno precedente alla pubblicazione del bando), non vi sia stata alcuna violazione dei doveri da parte di Tekneko, così difendendo la legittimità del proprio operato nella procedura di appalto.
La SARIM ha investito, inoltre, il Consiglio di Stato del compito di pronunciarsi circa la correttezza dei motivi di attribuzione dei punteggi in corso di gara. Anche su questo profilo, la costituzione in giudizio, garantirà al Comune di potersi difendere e fornire ogni eventuale delucidazione dovesse rendersi necessaria in giudizio.
“Si tratta di un atto necessario al Comune dal quale, differentemente da quanto si pensava un mese fa, come Amministrazione comunale non abbiamo potuto esimerci” spiega il Sindaco Luciano Andreotti.
“A differenza, infatti, di chi è abituato quasi per mestiere a pescare e rimestare sempre nel torbido, noi leggendo la sentenza del Tar avevamo desunto – come in effetti l’atto stesso testimoniava – che il Comune fosse realmente parte terza, essendo state considerate ammissibili solo le controversie tra le due aziende. L’inizio del nuovo anno, invece, ci ha messo di fronte a una condizione diversa nella quale Sarim chiama in causa anche il lavoro dell’ente. Solo di fronte a questi rilievi, sui quali ci siamo già espressi , si è resa necessaria la costituzione in giudizio del Comune per la necessità, che siamo certi emergerà, di chiarire definitivamente la correttezza dell’operato degli uffici nella gestione della gara e nell’aggiudicazione dell’appalto”.
Last Updated on 17 Aprile 2021 by