Grottaferrata sostenibile torna sull’argomento Variante Vascarelle
Riportiamo quanto affermato da Grottaferrata sostenibile:
Riteniamo sia doveroso ritornare sulla questione Variante Vascarelle, perché ci risultano pubbliche e reiterate affermazioni da parte di alcuni esponenti della Maggioranza, riguardo la possibilità dei “rischi” che correrebbe il Consiglio comunale nell’eventualità di diniego alla proposta di Variante.
Intendiamo sgombrare il campo da ogni dubbio e ribadire la massima sovranità e discrezionalità che il Consiglio comunale ha in campo urbanistico, riportando di seguito un recente articolo dell’autorevole portale “Leggi d’Italia” che oltre a riferimenti normativi contiene diverse Sentenze del Consiglio di Stato.
I Consiglieri hanno l’obbligo di esprimersi sull’utilità pubblica eventualmente rappresentata dalla Variante e non hanno assolutamente nulla da temere qualunque sia l’esito della votazione finale.
VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA-CONFERENZA DI SERVIZI-POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE:
Lo Sportello SUAP di questo Comune ha concluso una conferenza di servizi per la variante urbanistica produttiva proponendo al Consiglio l’approvazione del provvedimento finale.
E’ possibile che il Consiglio rifiuti o non sottoponga all’ordine del giorno la proposta di delibera?
Occorre premettere che la normativa in materia di SUAP sia previgente (D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 art. 5) che attuale (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, art. 8 ) contempla una particolare procedura semplificata di variante urbanistica volta allo scopo di ridurre i tempi di approvazione finale in presenza di determinati presupposti (lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti).
Ciò detto, la procedura, sia nella precedente normativa che nella attuale, non trasferisce i poteri decisionali finali (approvazione) alla conferenza di servizi, che rimane strumento istruttorio, ma mantiene in capo al Consiglio comunale la decisione finale sia in merito alla decisione di merito che in merito all’opportunità di modificare i contenuti della proposta.
L’art. 8, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 infatti dispone “Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile” risultando chiara la natura istruttoria della proposta a seguito della quale vi è solo un obbligo generico (peraltro non sanzionato) per il Presidente del Consiglio di sottoporre la delibera alla prima riunione utile.
Sul punto la giurisprudenza appare uniforme e chiara e se ne riportano le massime più rilevanti:
– Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2019, n. 2954 “La proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla conferenza di servizi è da considerare alla stregua di un atto di impulso del procedimento volto alla variazione urbanistica e non risulta vincolante per il Consiglio comunale, che conserva le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderirvi“.
– Cons. Stato Sez. IV, 5 aprile 2018, n. 2107 “Il presupposto per la convocazione della conferenza di servizi finalizzata all’esame di progetto in variante allo strumento urbanistico, di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 è costituito dalla rigorosa verifica da parte del responsabile del procedimento dell’assenza o dell’insufficienza di aree già destinate agli insediamenti produttivi secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale“.
– Cons. giust. amm. Sicilia, 31 luglio 2017, n. 357 “In merito alla vincolatività del Protocollo di Intesa, la procedura speciale prevista dall’art. 8del D.P.R. n. 160/2010 stabilisce che la decisione assunta dai vari soggetti intervenuti nella conferenza di servizi, se “comporti la variazione dello strumento urbanistico”, vale come “proposta di variante sulla quale (…) si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale“.
– Cons. Stato, Sez. IV Sent., 20 ottobre 2016, n. 4380 “La procedura semplificata di variante urbanistica ha carattere eccezionale e derogatorio della disciplina generale, sicché non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla norma, e i presupposti fattuali, da cui si assume nascere l’esigenza di tale variante, vanno accertati con in modo oggettivo con il dovuto rigore. La variante semplificata può essere adottata nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale.”