Multe con tutor: vanno annullate dopo un anno dall’ultima taratura
Secondo il Giudice di Pace di Savona devono essere annullati i verbali per le infrazioni rilevate tramite dispositivo Tutor dotato del certificato di taratura che, tuttavia, risulta scaduto, anche se da pochi giorni, poiché risulta decorso il termine annuale che la giurisprudenza individua quale termine massimo entro cui sottoporre il dispositivo a nuova taratura.
La sentenza in esame è stata depositata il 14 febbraio 2020 ed accoglie l’opposizione di un conducente contro il verbale di violazione al che gli contestava il superamento dei limiti di velocità di cui all’art. 142 C.d.S., a seguito di rilevazione a opera di dispositivo SICVE (c.d. Tutor). Il Giudice di Pace, dopo essersi soffermato sull’eccezione inerente la mancanza di taratura preventiva e periodica dell’apparecchiatura riassume l’articolato excursus normativo e giurisprudenziale in materia.
In merito alla taratura periodica il giudice evidenzia che la particolare tecnicità della strumentazione di cui trattasi comporta la necessità e la doverosità di sottoporla a taratura periodica, proprio per garantire la massima precisione nella rilevazione dei valori.
Questa verifica periodica, secondo le disposizioni dell’art. 4 del D.M. 29.10.97 “deve essere effettuata a cura del costruttore dell’apparecchio o di un’officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale” (Cass. Civ. 29334/08).
Pertanto, diviene obbligatorio per la PA, che utilizza gli strumenti per la rilevazione della velocità, effettuare la taratura annuale e fornire la documentazione probatoria conseguente. La mancata taratura delle apparecchiature potrebbe, si legge nel provvedimento, mettere in dubbio la corretta e precisa individuazione di tutti quei dati che, oggetto di successiva elaborazione, consentono di stabilire i valori per la determinazione delle sanzioni da applicare.
Premesso quanto sopra, il Giudice nella medesima sentenza afferma che la semplice omologazione degli strumenti, diretta a certificare l’identità delle apparecchiatura al prototipo approvato, non è ritenuta sufficiente a garantire la perfetta funzionalità dell’apparecchio utilizzato, se lo stesso non risulta essere stato sottoposto a periodico controllo tramite tarature, dirette a regolarlo e verificarlo per un suo uso corretto.
La suddetta taratura deve essere comunque eseguita esclusivamente nei centri S/T (Sistema Nazionale di Taratura) e non può trovare sostituzione nel controllo che genericamente si afferma essere stato effettuato dagli Agenti Accertatori.
L’importanza della taratura preventiva trova ulteriore conferma in considerazione del fatto che l’accertamento della velocità “è caratterizzata da irripetibilità”. Da ciò deriva la necessità di precisione e incontestabilità in ordine all’accertamento della velocità.
Il Giudice precisa infine che dovrà essere la Pubblica Amministrazione a fornire la prova del rispetto delle suddette regole in tema di tutor, precisando che se l’opponente solleverà contestazioni sull’esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, quindi del rispetto delle suddette regole da parte della Pubblica Amministrazione, tali contestazioni non onerano l’opponente anche alla prova dell’inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell’esistenza dei fatti costitutivi dell’obbligo si pone a carico della pubblica amministrazione, che dovrà fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
Avv. Ilaria Belardinelli