Ristrutturazioni: ecco il super ecobonus al 110%
Il Decreto Rilancio, il cui testo ufficiale è stato presentato il 13 maggio 2020 ha confermato due super-sconti in aggiunta ai bonus ad oggi vigenti per le ristrutturazioni degli appartamenti (50% sulle ristrutturazioni edilizie; 50% bonus mobili; 36% bonus verde). Le due novità fanno riferimento all’ecobonus e il sismabonus, saliti entrambi al 110%. A chi effettuerà dunque (tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021) lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico sulla prima casa verrà quindi restituita tramite detrazione Irpef o Ires la spesa completa suddivisa in cinque quote di pari importo, più un bonus aggiuntivo.
Il bonus consiste in un rimborso sotto forma di detrazione del 110% della spesa sostenuta per:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione pari almeno alla classe A.
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore.
Sarà inoltre necessario che i lavori apportino un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. Il miglioramento va documentato con due Ape (attestazione di prestazione energetica) redatto uno prima dei lavori e il secondo al termine.
Il decreto rilancio amplia anche il sisma bonus, ovvero le agevolazioni per gli interventi che sono destinati a migliorare la sicurezza statica degli edifici.
Il bonus facciate permetterà di ottenere un bonus del 90% in 10 anni sui lavori ma ci sarà anche la possibilità di cedere il credito all’impresa che esegue i lavori o a terzi.
Tra le modifiche più importanti, l’esclusione dalle nuove agevolazioni fiscali delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
A/1: abitazioni di tipo signorile;
A/8: abitazioni in ville;
A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
Last Updated on 27 Marzo 2021 by