VIDEO SORVEGLIANZA PRIVATA E NON, IN CONDOMINIO
La video sorveglianza, può essere installata con le maggioranze indicate dal secondo comma del 1136 del C.C. e cioè “la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore millesimale dell’edificio”.
Gli stabili che deliberano di installare telecamere di sicurezza, nelle parti comuni dell’edificio come scale, cantine e nei pressi dei portoni, possono incorrere in diversi problemi legati, anche alla privacy dei singoli inquilini e delle persone esterne, come parenti e amici.
Per risolvere tale problema, viene incontro al condominio, l’articolo 1122-ter del Codice Civile, il quale impone l’obbligo di esporre cartelli della presenza di telecamere, nelle aree sorvegliate, con obbligo che, i video raccolti, oltre a dover essere conservati solo per un periodo limitato di massimo 7 giorni, dovranno essere protetti con idonee misure di sicurezza, in modo da consentirne l’accesso solo alle persone autorizzate o al titolare e responsabile del trattamento degli stessi.
La legge prevede anche la facoltà del singolo condomino ad installare una o più videocamere, in caso la maggioranza dell’assemblea non ritiene necessaria l’installazione di telecamere in condominio. Infatti il singolo condomino potrà installare il suo impianto di video sorveglianza privato.
Lo può fare anche senza segnalare la presenza del sistema con un cartello, ma rispettando certe regole dettate dal Garante della privacy. La risposta è arrivata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30191/2021 del 2 agosto 2021, emessa dalla Quinta Sezione Penale. Secondo la Suprema Corte, la ripresa delle parti comuni per accertare l’opera di atti illeciti, non configura estremi dei reati di violazione di domicilio e di interferenza illecita, nella vita privata altrui ex artt. 615 e 615-bis c.p. non costituisce, cioè, una violazione della privacy dei condomini.
Last Updated on 22 Gennaio 2022 by